La Regione presenterà ricorso al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del Tar Piemonte che ha sospeso il provvedimento applicativo della legge regionale di riforma delle Comunità montane, in cui sono stabiliti gli accorpamenti degli enti, ridotti da 48 a 22.
Nel frattempo è arrivata anche un’altra sentenza molto attesa dagli enti montani piemontesi. Si tratta della risposta della Corte Costituzionale al ricorso presentato dalle Regioni Veneto e Toscana sulla legittimità costituzionale della Finanziaria 2008 in merito al riordino delle Comunità montane, ribadendo la competenza regionale sulla riforma.
Il parere della Consulta ribadisce ancora una volta il riparto di competenze Stato-Regioni in tema di Comunità Montane e rafforza le basi attorno cui è stata costruita la legge regionale di riforma delle Comunità montane del Piemonte – in cui si definiscono competenze (agenzia dello sviluppo territoriale ed ente cui affidare da parte dei comuni le gestioni associate), assetto e sistema d’elezione degli organi rappresentativi – confermandone la piena legittimità. (segue)Con la sentenza della Corte costituzionale viene dunque meno uno dei presupposti su cui il Tar aveva fatto leva per emanare, la scorsa settimana, l’ordinanza di sospensiva degli accorpamenti. E’ evidente la nostra soddisfazione per questo chiaro pronunciamento e siamo convinti che si possa procedere con la massima celerità alla nomina dei commissari delle Comunità Montane, individuandoli negli attuali presidenti.
Se da una parte è confermato il percorso per la nascita delle nuove comunità montane, la sentenza della Corte Costituzionale afferma un principio molto importante: liquidare le Comunità montane con legge dello Stato è incostituzionale.
E’ la tesi che abbiamo sempre sostenuto con energia e coerenza. Ci auguriamo che la sentenza della Corte Costituzionale faccia comprendere a tutti che il tema del riordino degli enti locali non può avvenire con colpi di mano, sulla testa delle popolazioni montane, ledendone i diritti. La sentenza boccia inoltre la disciplina di dettaglio per la definizione della montanità, che nella Finanziaria 2008 si rifaceva a parametri fisici e geografici elaborati e proposti dall’Ente Italiano per la Montagna, riportando anche questa competenza in capo alle Regioni.
Un verdetto, questo della Corte Costituzionale, che riapre la questione Comunità montane anche sul versante del Ddl sul nuovo Codice delle Autonomie, approvato in prima lettura dal Governo, che all’articolo 17 prevede la soppressione tout-court di questi enti richiamando espressamente proprio il comma 22 dell’articolo 2 della scorsa Finanziaria, che è stato cancellato. E’ augurabile che, d’ora in poi, si evitino le forzature e si riparta dal riconoscimento e dall’applicazione dell’ottima legge di riforma regionale varata in Piemonte che, a giudizio dei più, è la migliore d’Italia.
Marco Travaglini ed Aldo Reschigna, consiglieri regionali Pd