L’ordinanza n° 20/2014 emanata dal Sindaco di Beura Cardezza in data 23 ottobre 2014 è con ogni evidenza illegittima, e lede alcuni principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.
Come noto, l’esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti è permeato dal carattere dell’eccezionalità e sottintende al fatto che, per proteggere le esigenze della popolazione locale (in questo caso i cittadini del Comune di Beura Cardezza) non possano essere usati gli strumenti ordinari per sconfiggere la situazione di pericolo imminente e attuale che si è venuta a creare. Infatti, il presupposto della contingibilità ricorre quando si è in presenza di un evento inconsueto, accidentale, eccezionale e del tutto inaspettato da parte dei cittadini.
Nella propria ordinanza, il Sindaco di Beura Cardezza asserisce di esercitare la propria funzione “ai fini della tutela della salute della collettività locale”, e dispone erga omnes “il divieto di dimora e di stazionamento, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico rilasciato dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria attestante le condizioni sanitarie e l’idoneità a soggiornare” .
Il tutto partendo dalla premessa del “dilagare del virus dell’Ebola”, messo in connessione dal Sindaco nelle premesse dell’ordinanza con “il perdurare dell’operazione Mare Nostrum”. Come sostiene la giurisprudenza amministrativa, è ammissibile che il Sindaco possa emettere un’ordinanza con la finalità di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, ma è altrettanto vero che in queste condizioni, peraltro eccezionali, il pericolo deve presentare una consistenza e una evidenza univoche e rilevanti, in modo che non è consentita neppure la prosecuzione dell’uso o dell’abitazione dello spazio.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2109, del giorno 8 maggio 2007) ha precisato che è illegittima un’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ordina di provvedere alla tempestiva esecuzione di tutti i necessari interventi, volti all’eliminazione dello stato di pericolo,” nel caso in cui l’amministrazione non abbiam condotto accertamenti istruttori idonei a comprovare l’effettiva sussistenza dei presupposti per adottare l’anzidetta ordinanza, non essendo stato dimostrato, in carenza di idonei atti istruttori, il reale ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità”. Il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti permette anche l’imposizione di obblighi a fare carico dei destinatari, e in questo caso vi è l’obbligo NEI CONFRONTI DI TUTTI I CITTADINI –ivi compresi quelli di Beura Cardezza- di entrare, dimorare, stazionare e circolare sul territorio del comune medesimo muniti di “regolare certificato medico”, pena l’obbligo di doversi sottoporre entro 3 giorni a visite mediche che attestino che i soggetti in questione non siano affetti da “malattie infettive, quali ad
esempio la TBC, l’Ebola, la scabbia, l’epatite” .
L’esercizio di questo potere non può prescindere dalla sussistenza di un effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, che deve essere opportunamente motivato con una istruttoria approfondita (T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, sentenza n. 4992 del 11.05.2007). Anche il T.A.R. del Lazio, intervenuto sul punto, ha asserito che il quadro fattuale di riferimento deve sempre essere asseritamente conosciuto dall’Amministrazione, anche nei casi che richiedano un intervento immediato, tenuto conto che i pur brevi tempi imposti dall’esigenza di provvedere non esonerano l’Amministrazione (e in questo caso il Sindaco di Beura Cardezza) dall’attenta valutazione di tutte le circostanze comunque apprese nel corso dell’istruttoria (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, sentenza 28.11.2007, n.11914. A proposito vedasi anche Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 28.06.2004, n. 4767).
Alla luce di tutto ciò, appare di tutta evidenza l’illegittimità dell’ordinanza del Sindaco di Beura Cardezza in quanto: 1. Non sussiste alcun rischio per la cittadinanza del Comune di Beura Cardezza, in quanto né in quel Comune né in tutto il territorio nazionale è in atto alcuna situazione di “dilagare del virus dell’Ebola” come nelle premesse asserite, né si registrano fenomeni di diffusione di malattie infettive quali quelle citate nell’ordinanza n° 20/2014 2. Non è stata compiuta dall’Amministrazione Comunale di Beura Cardezza nessuna istruttoria finalizzata alla dimostrazione di tale assunto, presupposto essenziale e fondamentale per la dimostrazione e la verifica dei requisiti di contingibilità ed urgenza; 3.
Per altri versi, tale ordinanza cagiona un danno evidente sia alla cittadinanza di Beura Cardezza che in generale alla collettività, che viene impedita nei propri diritti fondamentali di libera circolazione, subordinata dal Sindaco al possesso di un certificato medico che evidentemente ciascun cittadino deve dotarsi se ritiene di dimorare e stazionare nel territorio comunale di Beura Cardezza. Non sussistendo alcun requisito di urgenza e di indifferibilità, e non essendo stata compiuta nessuna istruttoria finalizzata a dimostrare le tesi circa la necessità di adozione di misure urgenti per il contrasto alla diffusione delle malattie infettive poste all’oggetto dell’ordinanza n° 20/2014 del Sindaco di Beura Cardezza, la predetta ordinanza si pone in evidente contrato con i precetti dell’articolo 16 della Costituzione, la quale assicura a ciascun cittadino italiano il diritto di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” e che “nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche”.
La Costituzione, infatti, ha inteso chiaramente ripudiare l’uso indiscriminato –fatto a suo tempo dal regime fascista- delle misure di prevenzione personale, che potevano essere adottate in via discrezionale dall’autorità costituita, anche in base a semplici indizi o sospetti. Qualora si creasse il precedente, sulla base del quale ciascun Sindaco in maniera discrezionale, priva di alcun fondamento oggettivo scientifico, oggettivo, adottasse provvedimenti simili in qualità di ufficiale di governo, verrebbe lesa sull’intero territorio nazionale una garanzia essenziale per la cittadinanza.
Essendo l’ordinanza emessa dal Sindaco, quale ufficiale del Governo, essa appare certamente sindacabile dal giudice amministrativo con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche i profili relativi alla sufficienza ed alla attendibilità istruttoria ovvero alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate, e nel caso di danno cagionato alla collettività ed alle persone destinatarie del provvedimento, unico responsabile risulta essere lo Stato, poiché il Sindaco agisce in qualità di ufficiale del Governo.
Alla luce di ciò, chiedo al Prefetto del Verbano Cusio Ossola e al Ministro dell’Interno di intervenire nella questione. In ogni caso, comunico pubblicamente che nei prossimi giorni mi recherò più volte all’interno del Comune di Beura Cardezza, e vi dimorerò, soggiornerò e stazionerò, PRIVO di qualsivoglia certificato medico. Attendo con ansia che la Polizia Locale di tale Comune mi si presenti di fronte e mi accompagni con la forza a sottopormi “a visite mediche presso la competente Unità Locale Socio Sanitaria allo scopo di verificarne le condizioni sanitarie, soprattutto in relazione all’eventuale presenza di malattie infettive, quali ad esempio la TBC, l’Ebola, la scabbia, l’epatite”, ovviamente a carico del bilancio del Comune medesimo vista la attuale pessima condizione delle finanze regionali sulle quali non è il caso di scaricare ulteriori oneri per inesistenti epidemie evidentemente presenti solo nella fantasia di qualcuno. Vogogna, 31 ottobre 2014
Enrico Borghi -Deputato della Repubblica-